1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-bis), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
2. Per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dall'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa:
a) di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) di 23.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.